Il Garante ha sanzionato la pratica di utilizzare numeri di telefono raccolti sul web per contattare i relativi intestatari per finalità commerciali, richiedendo solo in quella sede il necessario consenso. Il Garante ha, così, confermato un suo precedente indirizzo, condiviso anche con la Corte di Cassazione, la cui Prima Sezione, con la recente sentenza n. 9920 del 28/3/2022, ha dichiarato illegittimi gli sms inviati ad utenti che non abbiano fornito il consenso all’invio di comunicazioni commerciali, per ottenere il rilascio del consenso stesso, abbiano la medesima finalità delle comunicazioni commerciali in senso stretto: “ove il consenso alle campagne di marketing non sia stato anteriormente prestato, la condizione è nel senso di doversi ritenere che lo stesso sia stato semplicemente già negato al momento del contratto”. Già nel 2021, la Corte aveva sancito che una comunicazione telefonica finalizzata a ottenere il consenso da chi l’abbia precedentemente negato deve considerarsi essa stessa comunicazione commerciale e configura un trattamento illegittimo dei dati personali (Cass. Civ., Sez. I, n. 11019 del 26/04/2021).
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