Il “danno privacy” non è in re ipsa, va provato
In tema di violazione dei dati personali, la Cassazione – nel contesto di una risalente divulgazione di dati da parte dell’INPS – ha
stabilito che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica di “gravità della lesione” e di “serietà del danno”, operando in ogni caso il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost. nonché del principio di tolleranza della lesione minima: una lesione ingiustificabile del diritto è tale solo se ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.
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