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Divieto di conservazione generalizzata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione

22 Aprile 2022

Le misure legislative che impongono ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione, seppur per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, sono illegittime. E’ quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 5 aprile 2022 emessa all’esito della causa C-140/20, per contrasto con l’Art. 15 della Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002. Non viola, invece, il diritto dell’Unione una conservazione dei medesimi dati che sia mirata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o di un criterio geografico, oltre che temporalmente limitata allo stretto necessario.

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